Congedi parentali

CONGEDO PARENTALE DELLA MADRE

A sua discrezione la lavoratrice, dopo il periodo di astensione obbligatoria e nei primi 12 anni di vita del bambino (periodo fissato dal D.Legislativo 80/2015), può rimanere assente dal lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi, anche frazionati (congedo parentale).

Ad esempio può fruire di un periodo di astensione di 2 mesi, riprendere il lavoro e poi fruire di un ulteriore periodo non superiore a 4 mesi. 

Il periodo viene esteso a 10 mesi in mancanza dell’altro genitore, quando ad esempio il padre del bambino è deceduto oppure non lo ha riconosciuto.

CONGEDO PARENTALE DEL PADRE

Nei primi 12 anni di vita del bambino il lavoratore ha diritto ad una assenza facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non superiore a 6 mesi e comunque, se sommato a quello della madre, non superiore complessivamente a 10 mesi.
Se però decide di fruire di un periodo continuativo di almeno 3 mesi i suddetti limiti sono aumentati di 1 mese, per cui egli avrà diritto a 7 mesi di fruizione personale, nell’ambito comunque di 11 mesi complessivi considerando anche il periodo di congedo della madre.

ASTENSIONE FACOLTATIVA A PERIODI FRAZIONATI

La circolare INPS n. 139/2002 e il messaggio INPS n. 28379/2006 hanno precisato che, in caso di frazionamento in più periodi del congedo parentale, le giornate festive, nonché le giornate di riposo settimanale in caso di “settimana corta”, poste al termine di ciascun periodo debbono considerarsi comunque di fruizione del congedo se non c’è stata ripresa del servizio nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

CONGEDO PARENTALE IN FORMA ORARIA

Il comma 178 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 ha previsto l'utilizzo del congedo parentale anche in forma oraria, anche in assenza di una Contrattazione Collettiva al riguardo, come previsto dal Decreto Legislativo n. 80/2015.

La circolare INPS n. 152/2015 ha comunque precisato che, se non disposto diversamente dalla contrattazione collettiva, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Il messaggio INPS n. 6704/2015 ha chiarito che il congedo parentale a ore è fruibile esclusivamente insieme ai permessi per assistenza a disabili ai sensi della legge 104/1992, mentre non è cumulabile con altri permessi o riposi previsti dal Testo Unico sulla maternità e paternità, come ad esempio i riposi per allattamento, salvo diverse disposizioni della Contrattazione Collettiva.

DOCUMENTAZIONE PER CONGEDO PARENTALE

Per fruire del periodo di astensione facoltativa dal lavoro la lavoratrice o il lavoratore debbono preventivamente trasmettere all'INPS per via telematica l'apposita domanda.

Debbono inoltre informarne il datore di lavoro nei termini previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro o, se non previsti, almeno 5 giorni prima dell’inizio del periodo, diminuiti a 2 giorni in caso di fruizione ad ore.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16746/2012 ha sancito che è licenziabile la lavoratrice che fruisce dell’astensione facoltativa dal lavoro senza aver preventivamente dato notizia al datore di lavoro e all’eventuale istituto assicuratore, salvo provare particolari condizioni psico-fisiche collegate alla gestazione e alla maternità. 

TRATTAMENTO ECONOMICO NEL CONGEDO PARENTALE

Durante il periodo di assenza facoltativa il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).

Tale indennità, nei primi sei anni di vita del bambino, è pari al 30% dell’ultima retribuzione percepita, senza però la maggiorazione per ratei di 13ma o 14ma.

Il periodo indennizzabile è elevato a 8 anni di vita del bambino se il reddito della persona interessata non supera 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (per l'anno 2015 Euro 16.327,68).  
La circolare INPS n. 8/2003 ha precisato che la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità è:

  • quella erogata per il periodo immediatamente precedente l'astensione, se dopo il congedo di maternità c'è stata prestazione lavorativa, anche per un solo giorno;
  • quella presa in considerazione per l'assenza obbligatoria se tra i due periodi non c'è stata prestazione lavorativa. 

Se il congedo è fruito nei successivi 5 anni l’indennità spetta solo se il reddito della persona interessata è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Raramente i Contratti Nazionali di Lavoro prevedono integrazioni economiche a carico del datore di lavoro.

MATURAZIONE RATEI DURANTE IL CONGEDO PARENTALE

Durante il periodo di assenza facoltativa dal lavoro matura solamente il Trattamento di Fine Rapporto.

SERVIZI ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE

Come disposto dal'art. 4 della Legge 92/2012 e come riportato dalla circolare INPS n. 48/2013, la lavoratrice madre, in alternativa al congedo parentale, può chiedere un contributo di 300 euro mensili, per un numero massimo di 6 mesi, da utilizzare entro gli 11 mesi successivi al termine del periodo di maternità obbligatoria.

 Tale contributo può consistere, alternativamente, in: 

  • buoni per lavoro accessorio da utilizzare per servizi baby sitting;
  • fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 tale contributo viene rconosciuto dall’INPS nel limite di 20 milioni di euro annui.

Il contributo inoltre:

  • può essere richiesto anche a fronte di una fruizione parziale del congedo parentale, escludendo dai 6 mesi previsti il numero di mesi di astensione dal lavoro e considerando tra questi per intero il mese eventuale nel quale l’astensione è stata solo parziale (ad esempio spettano 2 mesi di contributo se l’astensione dal lavoro è stata di 3 mesi  e 10 giorni);
  • compete in misura proporzionale all’orario di lavoro per le lavoratrici part-time;
  • compete per ciascun figlio in caso di parto gemellare;
  • non compete alle lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati oppure che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

La lavoratrice, se chiede i buoni per lavoro accessorio, deve ritirarli presso la sede INPS territorialmente competente, comunicando il codice fiscale del figlio interessato,  e deve provvedere alla comunicazione preventiva del loro utilizzo con le modalità previste per il lavoro accessorio in generale.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, deve essere richiesto all’INPS direttamente dalla struttura che fornisce il servizio.

PARTO GEMELLARE E CONGEDO PARENTALE

In caso di parto plurimo va moltiplicato per ogni figlio nato il limite massimo del periodo di congedo parentale per ambedue i genitori, come da circolare INPS n. 8/2003.

PART TIME DEL PADRE IN LUOGO DEL CONGEDO

L’articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015 stabilisce che il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 

MALATTIA DURANTE IL CONGEDO PARENTALE

La circolare INPS N. 8/2003 ha precisato che la malattia intervenuta durante la fruizione del congedo parentale va riconosciuta e indennizzata anche se fossero decorsi oltre 60 giorni dall'inizio del congedo, che pertanto riprende la sua decorrenza dal momento della guarigione semprechè nel frattempo non sia scaduto il termine finale.