annullato

RETRIBUZIONE ORDINARIA

E’ la retribuzione che viene erogata per il lavoro compiuto nell’ambito dell’orario previsto.

Per i dipendenti con stipendio mensile è lo stipendio stesso se il lavoro è stato prestato per l’intero mese o comunque va retribuito l’intero mese.

Nel caso di retribuzione dovuta per una sola parte del mese (ad esempio per inizio o fine rapporto nel corso del mese oppure in caso di periodi di assenza) si fa riferimento al divisore giornaliero previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La quota giornaliera di retribuzione può essere quindi calcolata dividendo la retribuzione mensile:

·        per 22 (ad esempio nel settore Spedizioni e Trasporti) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni, escludendo sia la domenica che il giorno di riposo infrasettimanale;

·        per 26 (ad esempio nel settore Terziario, Industria Metalmeccanica o Artigianato Metalmeccanico) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni, escludendo la sola domenica ma considerando il giorno di riposo infrasettimanale;

·         per 25 (ad esempio nel settore Industria Chimica o Impiegati Edili) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni, escludendo la sola domenica ma considerando il giorno di riposo infrasettimanale;

·        per 30 (ad esempio nel settore Autoferrotranvieri) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni di calendario, comprendendo quindi la domenica.

 

La retribuzione ordinaria per gli operai con paga oraria si ottiene moltiplicando tale paga per il numero delle ore di lavoro prestato.